Ho bisogno di chiarezza su FMI assicurazione e bollo.

Aperto da Nerone, 27 Maggio 2016, 07:02:29

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fil29t

Citazione di: Apelle il 22 Ottobre 2016, 17:51:05
Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02
La Lombardia riconosce registri storici oltre a quelli di ex legge FMI e ASI, da possessore di Alfa so per certo che riconosce pure il RIAR (registro italiano alfa romeo) che consentiva l'iscrizione di modelli particolarmente di nicchia già da nuovi appena usciti dal concessionario, esempio 164 Q4, 156 e 147 GTA (3.2 V6 Busso) di cui effettivamente sono stati prodotti pochissimi esemplari.
La regione lombardia, come tutte le altre che insistono a "concedere" benefici sul bollo, è fuorilegge, come ormai ampiamente chiarito anche a livello di Corte Costituzionale.
Non quoto la sentenza che ho già citato nell'altro topic sull'argomento, perché francamente mi sono un po' scocciato di "lavorare" per niente e vedere che nessuno legge. Il fatto che la lombardia, come il veneto e il trentino, non vengano richiamati e riportati all'ordine, come invece è stato fatto ad esempio con marche e umbria, PER LE STESSE IDENTICHE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI SIA DELLa L. STABILITA' SIA DELLA COSTITUZIONE, ha a che fare solo ed esclusivamente con evidenti torbidi accordi politici di non belligeranza con il governo.
Ovviamente con buona pace dei cittadini delle altre regioni, quindi alle due succitate violazioni se ne aggiunge una terza, sempre di rilievo costituzionale, sulla disparità di trattamento dei cittadini.
In realtà no, il diritto prevede un tempo entro il quale il governo può ricorrere su una legge regionale, decorso il quale vige una sorta di silenzio assenso. Quando un ricorso arriva a livello di Corte Costituzionale è rischioso affermare che non venga esteso a tutte le regioni per via di torbidi accordi di non belligeranza politica. La ragione è puramente formale ed è quella che ti ho esposto prima, ovvero che quel ricorso era possibile ed era facile da vincere soltanto con quelle amministrazioni che avevano legiferato a posteriori del decreto Renzi, che sono infatti quelle che sono state citate.

Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02La situazione attuale della fiscalità per le storiche di transizione cioè le over 20 ma under 30 è un ginepraio.
CitazioneNonono, è semplicissima.

NON
ESISTE
PIU'
NESSUNA
AGEVOLAZIONE
Punto.

Possiamo raccontarla e girarla come vogliamo, ma il succo è che il bollo-auto NON è un tributo regionale proprio, e come tale è dato alle regioni per la sola gestione amministrativa e per la manipolazione della tariffa nei limiti del +/- 10% (la famigerata addizionale regionale).
Ormai innumerevoli sentenze hanno decretato senza ombra di dubbio che NON E' NELLE MANI DELLE REGIONI disporre o negare  agevolazioni sul bollo, che vadano oltre la succitata percentuale del 10%, ovvero che sovvertano la ratio del tributo, potere che ha solo il governo centrale.
Punto.
Conosco l'ordinamento, ma intanto la realtà è quella che ti ho descritto, ovvero che da ormai ben DUE ANNI ci sono regioni in cui il decreto Renzi non è stato applicato e altre in cui è entrato in vigore, vale a dire che ci sono cittadini che per il 164 TB di cui sopra hanno scucito 1200€ e altri nulla.

Citazione
Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02
Riassumendo molto, le regioni che hanno disposto una propria legge in autonomia e PRIMA dell'intervento di Renzi sono inattaccabili, perchè hanno già avuto l'avallo del governo (di allora) e per principio il governo non può ricorrere contro sè stesso (come figura giuridica)
Niente affatto.
Nessun governo ha avallato ufficialmente le violazioni di tutte le regioni che hanno legiferato sul bollo.
Anzi.
In TUTTE le occasioni in cui un cittadino ha fatto ricorso contro tali violazioni, ha vinto.
La cosa scandalosa, semmai, è che nessun ricorso ha mai portato a "sistemare" la cosa a livello nazionale, sempre per i già discussi torbidi inciuci politici.
Come ti ho detto sopra, quel tipo di ricorso doveva essere presentato in tempi che sono ampiamente scaduti, qui si tratta di andare a ricorrere su leggi regionali di materia fiscale di 5-6 anni fa se non di più, con l'aggiunta che al tempo dell'emanazione quelle leggi erano delle fotocopie poco variate della disciplina nazionale.

Citazione
Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02
Potevano almeno fare una classica sanatoria, così diventa follia pura, conosco persone che alla luce della legislazione allora vigente hanno acquistato varie vetture 20 ennali di cavalleria importante magari da restaurare o godersi saltuariamente e si sono trovate da un giorno all'altro non solo a pagare 5/6.000€ di bolli ma addirittura a regalare o rottamare vetture se cui aveva anche investito in un restauro.
In che senso una sanatoria?
Se facevano la sanatoria, cadeva del tutto la ragione del provvedimento.
Capisci perchè nessuno vuole investire in Italia? Il problema non è il costo del lavoro ma la totale incertezza del diritto e l'atteggiamento appecorante degli italiani.
Per una cosa del genere in qualunque "civile" paese mitteleuropeo sarebbe successo il finimondo. Se il Renzi di domani ti mettesse una tassa sulla casa di 700€ al mq cosa fai ti vendi casa e vai a dormire in tenda? L'oggetto è diverso ma il principio è il medesimo. In uno stato civile, la retroattività fiscale peggiorativa è anticostituzionale. Per la reintroduzione di una tassa avrebbero dovuto dare un tempo di adeguamento, ovvero con una efficacia a partire almeno dall'anno fiscale successivo, e non che dall'oggi al domani in maniera rocambolesca a ridosso del natale come è successo, in cui uno si trova con beni ridotti a valore zero e vessato per migliaia di euro all'anno nel giro di 20 giorni e sempre che si sia minuziosamente informato.

Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02
Scusate l'OT automobilistico
Citazione
Non è solo automobilistico, il discorso vale esattamente allo stesso modo per auto e moto, e io personalmente sono uno di quelli che, all'improvviso, si è trovato un 1500€ circa di bolli sulla schiena, e ha dovuto mettere in vendita (tuttora) buona parte del suo garage.
Mi dispiace ti capisco bene e ti sono vicino perchè io sono nella medesima situazione solo per una cifra un po' inferiore.

Citazione
In tutto questo, tra l'altro, le figure peggiori sono quelle di A$I (soprattutto) e FMI, che invece di dire le cose come stavano, hanno continuato a intorbidire le acque insistendo sulla legalità delle celte delle regioni in tema di bollo e, nella speranza di non perdere troppe tessere, hanno fatto promesse a tutto spiano di risolvere la questione.
Come è finita, è miserabilmente davant agli occhi di tutti, ma non per colpa del governo brutto e cattivo, ma per colpa loro che hanno alimentato speranze senza NESSUNA chance di realizzazione, sapendolo benissimo.

Non voglio buttarla sul pro/contro renzi (che poi il genio di questa trovata è francesco boccia e non personalmente renzi), ma questa è stata veramente una legge idiota, vessatoria, controproducente e autolesionista. Dati della ragioneria di stato alla mano, a fronte dei 78 milioni di € di entrate previste (che nel bilancio dello stato sono niente), se ne sono raccolti meno di 22!!! Per raccogliere questi 22 milioni di euro si sono mandate alla rottamazione, o svendute quando non regalate fior di autovetture al collezionismo estero, e si è prodotto un effetto negativo economico ed emotivo che ha stroncato una micro-economia e un impulso imprenditoriale che andava dagli autoriparatori ai tappezzieri ai ricambisti ai produttori di gadget ai ristoranti in un settore che bene o male vivacchiava. Ci sono aziende che hanno investito denari sonanti nella riproduzione di ricambi per autovetture che fino a 2 anni fa valeva la pena restaurare e ora non più.
Se c'era un fenomeno di "furbetti" che nicchiava nelle ventennali ora possono stare tranquilli che ci nicchiano ancora, ma nelle trentennali. E quando avranno vessato pure le trentennali cosa faranno? torneranno a far pagare il bollo alle Balilla? Anzichè riformare in senso intelligente una normativa oggettivamente lasca, si è preferito picchiare nel mucchio senza distinzioni, come amputare una zampa al cane perchè ci ha preso una zecca.

La grande vergogna è che nessuno ha mosso un dito, il codacons ha fatto un ricorso misero del quale si è persa ogni traccia, l'A$I si è andata a sotterrare visto che è stato anche grazie alla sua scellerata politica che si è prodotto lo "scandalo" qualche gruppo su facebook ha fatto un po' di marasma virtuale ma senza il minimo effetto. Qui parliamo di una legge di sostanziale retroattività fiscale negativa (mascherata da agevolazioni ON/OFF) che era impugnabile di fronte alla Corte Europea, peccato che sarebbe stata una beffa sulla beffa visto che già l'Italia è in procedura d'infrazione e paga fior di multa per l'esistenza di una tassa di possesso (e non di circolazione come sarebbe legale) su bene mobile (l'auto).


Apelle

#31
Citazione di: fil29t il 24 Ottobre 2016, 10:25:32
In realtà no, il diritto prevede un tempo entro il quale il governo può ricorrere su una legge regionale, decorso il quale vige una sorta di silenzio assenso.
Guarda, io questa "consuetudine" non la conoscevo, ma dubito che abbia molta rilevanza.
Ti porto il mio caso personale, così capisci da che "pulpito" parlo e quali sono le mie fonti.
Cittadino ligure, fino al 2014 la Liguria, come molte altre regioni, "concedeva" il bollo agevolato solo ai veicoli iscritti A$I/FMI.
Questo è in palese violazione del dettato dei commi 1, 2 e 3 art.63 L.342/2000, e in particolare del comma 2.

CHIUNQUE abbia presentato ricorso su questa base, contro una qualsiasi delle regioni che pretendevano l'iscrizione A$I/FMI, invocando la violazione di cui sopra, l'hanno vinto.
Io sono in questo elenco, ho già vinto il ricorso in CTP e ora sono in attesa dell'esito dell'appello in CTR.
Ho accesso a una bibliografia di sentenze TUTTE avverse alle regioni che toglierebbero il dubbio anche al più incallito dei San Tommaso.

E, in NESSUNA delle argomentazioni presentate da QUALSIASI regione interessata, si è mai fatto cenno di una tale "consuetudine", ma si è sempre premuto sul tasto della pretesa "tutela" dell'effettivo valore storico dei singoli esemplari, ritentuti (ILLEGITTIMAMENTE!!!) degni di "favore" solo se in condizioni da vetrina (che, tradotto, significa DOPO aver pagato fior di quattrini ad A$I).
Insomma, stravolgendo del tutto il principio stesso della tutela del "patrimonio" motoristico in quanto tale.

Una Citroen DS, giusto per citarne una famosa a caso, così come una Gilera Saturno, sono storicamente rilevanti sia che sia come nuove che se totalmente da restaurare, non si può discutere tale principio, e men che meno può sovvertirlo una figura giuridica che NON NE HA IL POTERE.

Persino la Regione Sicilia, che da poco ha reintrodotto a suo modo le agevolazioni (peraltro in maniera se possibile ancora più iniqua, in pratica il risultato reale è che le ha tolte anche ai trentennali non iscritti...), puntando su un discutibilissimo e microscopico cavillo di interpretazione delle potestà lògiferative derivantegli dall'autonomia.
E' proprio un cavillo, e loro stesso lo sanno e lo ammettono.
Se invece fosse così facile dire al governo "Ciao ciao, sei fuori tempo massimo"... non saremmo qui a leccarci le ferite e a vendere i nostri veicoli.

In liguria, peraltro, la bacchettata della Corte Costituzionale è arrivata eccome, nel 2005.
E proprio di recente, è arrivata in umbria e marche.
Ma ciononostante, la medesima regione liguria insiste a sostenenere la sua "causa" e cosa invoca, per farlo?
Proprio la sentenza della Corte Costituzionale che l'aveva bacchettata!

Citazione di: fil29t il 24 Ottobre 2016, 10:25:32Quando un ricorso arriva a livello di Corte Costituzionale è rischioso affermare che non venga esteso a tutte le regioni per via di torbidi accordi di non belligeranza politica. La ragione è puramente formale ed è quella che ti ho esposto prima, ovvero che quel ricorso era possibile ed era facile da vincere soltanto con quelle amministrazioni che avevano legiferato a posteriori del decreto Renzi, che sono infatti quelle che sono state citate.
A questo punto credo che non stiamo parlando della stessa cosa.
I ricorsi di cui parlo io sono ammissibilissimi e infatti vanno avanti senza problemi, nessuno è mai stato rigettato e tutti sono stati vinti dai ricorrenti.
E poi, che vuol dire "rischioso"?

E francamente non vedo come si possa far passare il principio che se un ente locale (la regione, ad es.) fa una legge illegittima, addirittura anti-costituzionale, basta che il governo stia zitto per un po' e tutto passa in cavalleria.


Citazione di: fil29t il 24 Ottobre 2016, 10:25:32
Conosco l'ordinamento, ma intanto la realtà è quella che ti ho descritto, ovvero che da ormai ben DUE ANNI ci sono regioni in cui il decreto Renzi non è stato applicato e altre in cui è entrato in vigore, vale a dire che ci sono cittadini che per il 164 TB di cui sopra hanno scucito 1200€ e altri nulla.
Ma lo so bene, e infatti è proprio una delle cose che mi mandano più "nella gabbia".
Proprio perché è TOTALMENTE ILLEGITTIMO, e vorrei tanto portare quei grandissimi farabutti che hanno avuto la bella pensata di questo giro di vite, sulla pubblica piazza e prenderli a scudisciate sul pòpò per l'inammissibile disparità di trattamento che stanno consentendo.


Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02Come ti ho detto sopra, quel tipo di ricorso doveva essere presentato in tempi che sono ampiamente scaduti, qui si tratta di andare a ricorrere su leggi regionali di materia fiscale di 5-6 anni fa se non di più, con l'aggiunta che al tempo dell'emanazione quelle leggi erano delle fotocopie poco variate della disciplina nazionale.
Nonono, davvero, qui ti sbagli di grosso.
Fatti un giro qua:

http://www.dottorini.com/sentenze-e-circolari.html

Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02
Capisci perchè nessuno vuole investire in Italia? Il problema non è il costo del lavoro ma la totale incertezza del diritto e l'atteggiamento appecorante degli italiani.
Per una cosa del genere in qualunque "civile" paese mitteleuropeo sarebbe successo il finimondo. Se il Renzi di domani ti mettesse una tassa sulla casa di 700€ al mq cosa fai ti vendi casa e vai a dormire in tenda? L'oggetto è diverso ma il principio è il medesimo. In uno stato civile, la retroattività fiscale peggiorativa è anticostituzionale. Per la reintroduzione di una tassa avrebbero dovuto dare un tempo di adeguamento, ovvero con una efficacia a partire almeno dall'anno fiscale successivo, e non che dall'oggi al domani in maniera rocambolesca a ridosso del natale come è successo, in cui uno si trova con beni ridotti a valore zero e vessato per migliaia di euro all'anno nel giro di 20 giorni e sempre che si sia minuziosamente informato.
Ma qui siamo perfettamente d'accordo, ci mancherebbe.
E non vorrei davvero aver dato l'impressione di essere un difensore di renzi e del suo sciagurato governo.
E' esattamente il contrario!

Citazione di: fil29t il 22 Ottobre 2016, 12:48:02
Non voglio buttarla sul pro/contro renzi (che poi il genio di questa trovata è francesco boccia e non personalmente renzi), ma questa è stata veramente una legge idiota, vessatoria, controproducente e autolesionista. Dati della ragioneria di stato alla mano, a fronte dei 78 milioni di € di entrate previste (che nel bilancio dello stato sono niente), se ne sono raccolti meno di 22!!! Per raccogliere questi 22 milioni di euro si sono mandate alla rottamazione, o svendute quando non regalate fior di autovetture al collezionismo estero, e si è prodotto un effetto negativo economico ed emotivo che ha stroncato una micro-economia e un impulso imprenditoriale che andava dagli autoriparatori ai tappezzieri ai ricambisti ai produttori di gadget ai ristoranti in un settore che bene o male vivacchiava. Ci sono aziende che hanno investito denari sonanti nella riproduzione di ricambi per autovetture che fino a 2 anni fa valeva la pena restaurare e ora non più.
Se c'era un fenomeno di "furbetti" che nicchiava nelle ventennali ora possono stare tranquilli che ci nicchiano ancora, ma nelle trentennali. E quando avranno vessato pure le trentennali cosa faranno? torneranno a far pagare il bollo alle Balilla? Anzichè riformare in senso intelligente una normativa oggettivamente lasca, si è preferito picchiare nel mucchio senza distinzioni, come amputare una zampa al cane perchè ci ha preso una zecca.

La grande vergogna è che nessuno ha mosso un dito, il codacons ha fatto un ricorso misero del quale si è persa ogni traccia, l'A$I si è andata a sotterrare visto che è stato anche grazie alla sua scellerata politica che si è prodotto lo "scandalo" qualche gruppo su facebook ha fatto un po' di marasma virtuale ma senza il minimo effetto. Qui parliamo di una legge di sostanziale retroattività fiscale negativa (mascherata da agevolazioni ON/OFF) che era impugnabile di fronte alla Corte Europea, peccato che sarebbe stata una beffa sulla beffa visto che già l'Italia è in procedura d'infrazione e paga fior di multa per l'esistenza di una tassa di possesso (e non di circolazione come sarebbe legale) su bene mobile (l'auto).

Eh.
This is Italia.

E' per questo che mi incacchio come una vipera quando sento quelli che, tutti fieri e contenti, dicono "nono, da me è ancora consentito!" e mentalmente pensano "alla facciaccia vostra!", invece di domandarsi come sia possibile che esistano così tanti pesi e misure su un argomento che è palesemente di rilevanza nazionale.

"dicono che quelli con gli occhi azzurri hanno la testa piena d'acqua... pensa quelli con gli occhi marroni"

CFASD

Per non dimenticare...
12.02.2011 - Peppetdm900 : sempre con noi
23.10.2011 - Marco Simoncelli : ciao SuperSIC
30.09.2013 - Fabio : grazie di essermi stato amico
Erik55 - Motorino

fil29t

#33
Citazione di: Apelle il 24 Ottobre 2016, 11:46:07
Guarda, io questa "consuetudine" non la conoscevo, ma dubito che abbia molta rilevanza.


Beh insomma, qui si parla di Costituzione, e i tempi sono ancora più stretti di quelli che ricordassi a vaga memoria.
Citazione
Costituzione → Parte II - Ordinamento della repubblica → Titolo V - Le regioni, le province e i comuni (artt. 114-133)
(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione (2), può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (3).
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione (4) leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (5).

art. 8 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.l
"Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione
. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».


Il punto della questione è che tutte le regioni (ad esclusione di quelle a statuto specale) che avevano legiferato in appoggio o anche solo in menzione alla legge nazionale 342/2000 sono destinate inesorabilmente a soccombere, e si tratta di tutte le regioni al di fuori di Lombardia ed Emilia Romagna.
Queste ultime hanno promulgato propri testi, in linea alla legge nazionale ma senza in alcun punto recepirla nè menzionarla.
Da qui l'invulnerabilità al ricorso del governo, in quanto il testo è stato approvato dall'esecutivo del tempo e non avendo menzione della legge nazionale non si modifica nè decade con essa ma si configura come testo nuovo e autonomo e indipendente. Ciò non significa che non sia contrastabile a posteriori, ma non è più questione nelle mani di Renzi ma del Presidente della Repubblica.

Apelle

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Beh insomma, qui si parla di Costituzione, e i tempi sono ancora più stretti di quelli che ricordassi a vaga memoria.
No, scusa un attimo.
Non mi tornano i tuoi riferimenti.

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Citazione
Costituzione → Parte II - Ordinamento della repubblica → Titolo V - Le regioni, le province e i comuni (artt. 114-133)
(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione (2), può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (3).
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione (4) leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (5).
*QUESTO* è l'art. 127 della Costituzione, ATTUALE, VIGENTE, come modificato dall'art. 8 L. Cost. 18/10/2001 n.3




Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Citazione
art. 8 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.l
"Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione
. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza». [/i]
Questo *NON* è l'art. 8 L.Cost. 18/10/2001 n. 3, ma bensì sempre l'art.127 della Costituzione, ma *PRIMA* della modifica da parte dell'art.8 della L.18/10/01 n.3.


Ma la di là del cambiamento dei termini temporali, la differenza tra il prima e il dopo sta essenzialmente nel fatto che prima, il controllo statale investiva proprio l'entrata in vigore delle leggi regionali, qualora messe in discussione, ora non più.


Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Il punto della questione è che tutte le regioni (ad esclusione di quelle a statuto specale) che avevano legiferato in appoggio o anche solo in menzione alla legge nazionale 342/2000 sono destinate inesorabilmente a soccombere, e si tratta di tutte le regioni al di fuori di Lombardia ed Emilia Romagna.
Non riesco più a seguirti, abbi pazienza.
Parli del PRIMA o del DOPO?

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Queste ultime hanno promulgato propri testi, in linea alla legge nazionale ma senza in alcun punto recepirla nè menzionarla.
Da qui l'invulnerabilità al ricorso del governo, in quanto il testo è stato approvato dall'esecutivo del tempo e non avendo menzione della legge nazionale non si modifica nè decade con essa ma si configura come testo nuovo e autonomo e indipendente. Ciò non significa che non sia contrastabile a posteriori, ma non è più questione nelle mani di Renzi ma del Presidente della Repubblica.
Ma non c'è bisogno di menzioni ad alcunché, sono in ogni caso leggi che *eccedono* le competenze delle regioni.
E se a questo punto intravedo effettivamente la possibilità che lombardia ed emilia la possano fare franca, non è perché al tempo hanno legiferato senza menzionare la 342/2000, ma perché il governo non gli ha opposto ricorso e ora, in base all'art.127 della Cost.ne, sembrerbbero non più appellabili.
Quindi risulta ancor più evidente la vergognosa puzza di inciucio politico, perché COMUNQUE le regioni non hanno, NEMMENO QUELLE A STATUTO SPECIALE, in virtù del dettato costituzionale, potestà legislativa sul merito dei tributi statali, come ad esempio il bollo auto.

E questo è un concetto che negli anni è stato ribadito un'infinità di volte, da numerose Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali, dal'Agenzia delle Entrate stessa, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale stessa, quest'ultima essendosi espressa in maniera non fraintendibile ben due volte, la prima nel 2005 in seguito proprio a un ricorso del governo contro la regione liguria (SENTENZA N. 455 ANNO 2005) e la seconda volta quest'anno con la recente sentenza n. 199/2016.

E mi fa davvero specie che sia così facile farla franca.
"dicono che quelli con gli occhi azzurri hanno la testa piena d'acqua... pensa quelli con gli occhi marroni"

fil29t

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Ma non c'è bisogno di menzioni ad alcunché, sono in ogni caso leggi che *eccedono* le competenze delle regioni.
Certo che le eccedono ma ormai è andata e l'eccesso di competenze se lo tengono. Nel testo di legge (si esatto, il primo era il disposto vigente, il secondo a monte della rev 2001) sono chiaramente indicati i termini di ricorso da parte dell'esecutivo proprio in caso di eccesso di competenza. Ampiamente trascorsi direi.

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
E se a questo punto intravedo effettivamente la possibilità che lombardia ed emilia la possano fare franca, non è perché al tempo hanno legiferato senza menzionare la 342/2000, ma perché il governo non gli ha opposto ricorso e ora, in base all'art.127 della Cost.ne, sembrerbbero non più appellabili.
Che la faranno franca tel'ho detto dall'inizio, ma il motivo cardine è proprio lo sganciamento dalla 342/2000, viceversa il disposto regionale sarebbe decaduto in automatico e in qualsiasi momento con la modifica della fonte nazionale come tante altre regioni che avevano scritto quattro righe rimandando vuoi per scelta vuoi per pigrizia alla legge nazionale! Invece queste due regioni hanno scritto la loro bella parafrasi senza menzione della legge nazionale, che il governo di allora non ha impugnato ecc ecc ecc

CitazioneQuindi risulta ancor più evidente la vergognosa puzza di inciucio politico, perché COMUNQUE le regioni non hanno, NEMMENO QUELLE A STATUTO SPECIALE, in virtù del dettato costituzionale, potestà legislativa sul merito dei tributi statali, come ad esempio il bollo auto.
Sarebbe da vedere quando sono uscite quelle leggi regionali e quali erano i governi nazionali di allora... Ad oggi ormai si tratta di un puro tecnicismo, figurati se renzi non sarebbe stato contento di attaccare la leghista lombardia.


CitazioneE questo è un concetto che negli anni è stato ribadito un'infinità di volte, da numerose Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali, dal'Agenzia delle Entrate stessa, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale stessa, quest'ultima essendosi espressa in maniera non fraintendibile ben due volte, la prima nel 2005 in seguito proprio a un ricorso del governo contro la regione liguria (SENTENZA N. 455 ANNO 2005) e la seconda volta quest'anno con la recente sentenza n. 199/2016. E mi fa davvero specie che sia così facile farla franca.

Attenzione, qui si rischia di confondere,
1) la sentenza 199/2016 è una sentenza sacrosanta che interviene su una legge regionale promulgata non solo in eccesso di competenza ma addirittura in CONTRASTO rispetto alla disciplina nazionale. Il concetto di contrasto implica che si stabilisca una gerarchia di impotanza e un ordine cronologico, e in questo caso il governo prevale su entrambi i fronti perchè l'abolizione della agevolazioni è di fine 2014 e l'umbria ha fatto la sua leggetta nel marzo 2015.
2) la sentenza 455/2005 è anch'essa sacrosanta perchè la LR 4/2/2005 della Liguria estendeva i benefici ad altre categorie di vetture oltre quelle indicate dal testo nazionale. Classico esempio di eccesso di comptenza, stavolta impugnato nei tempi, infatti il ricorso è dell 8/4/2005

In entrambi i casi è stata impugnata di fronte alla consulta una legge regionale per motivi validi e nei termini previsti dalla Costituzione.
Nei confronti di Lombardia e Emilia Romagna, l'eccesso di competenza c'era (e se i governi di allora le avessero impugnate avrebbero vinto senza dubbio!)
ma appurato che i tempi sono belli che andati, il ricorso non è più ammissibile di fronte a nessuna corte!
Si tratta a tutti gli effetti di una sperequazione fiscale su base territoriale, che il venire meno della 342/2000 ha soltanto fatto emergere,
ma che viceversa non si sarebbe mai configurata.


Apelle

#36
Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 13:31:44
Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 10:48:01
Ma non c'è bisogno di menzioni ad alcunché, sono in ogni caso leggi che *eccedono* le competenze delle regioni.
Certo che le eccedono ma ormai è andata e l'eccesso di competenze se lo tengono. Nel testo di legge (si esatto, il primo era il disposto vigente, il secondo a monte della rev 2001) sono chiaramente indicati i termini di ricorso da parte dell'esecutivo proprio in caso di eccesso di competenza. Ampiamente trascorsi direi.
Ok chiaro.
Questo mi risolve il dubbio atroce che mi tormentava sul PERCHE' queste posizioni illegittime non solo venissero tollerate ma proprio ignorate.
E aggiunge una ulteriore GROSSA ragione per adoperarsi a fuggire quanto prima da questo osceno paese di faccendieri, imbroglioni e azzeccagarbugli.
Altro che "certezza del diritto", qui si arriva a legalizzare atti incostituzionali per pura e semplice cavillosità burocratica.

E senza limiti di merito delle questioni, i paletti alla ricorribilità non fanno distinzioni di alcun tipo sul contenuto degli  atti.
Sta solo al governo del momento decidere  cosa avversare e come ... mi pare un sistema realmente TROPPO prono al rischio di abuso (come peraltro questa vicenda delle violazioni alla 342/2000 mostra chiaramente, e finché è il bollo auto delle young-timer, è già grave ma vabbè, (quasi) non muore nessuno, ma potrebbe essere anche, che ne so, l'istituzione di chissà quali schifezze. Mettici in mezzo un bell'inciucio, e passa quello che si vuole.
Già è passato di tutto, ma ora con questa terrificante riforma costituzionale alle porte, il potere politico REALE sarà sempre più raccolto in poche mani, e diventerà sempre più difficile contrastare alcunché.

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 13:31:44
1) la sentenza 199/2016 è una sentenza sacrosanta che interviene su una legge regionale promulgata non solo in eccesso di competenza ma addirittura in CONTRASTO rispetto alla disciplina nazionale. Il concetto di contrasto implica che si stabilisca una gerarchia di impotanza e un ordine cronologico, e in questo caso il governo prevale su entrambi i fronti perchè l'abolizione della agevolazioni è di fine 2014 e l'umbria ha fatto la sua leggetta nel marzo 2015.
2) la sentenza 455/2005 è anch'essa sacrosanta perchè la LR 4/2/2005 della Liguria estendeva i benefici ad altre categorie di vetture oltre quelle indicate dal testo nazionale. Classico esempio di eccesso di comptenza, stavolta impugnato nei tempi, infatti il ricorso è dell 8/4/2005
Ecco, ma allora perché la regione liguria se n'è strafottuta, e ha continuato imperterrita a pretendere l'iscrizione A$I/FMI per la concessione del bollo agevolato?
La sentenza dice chiaramente, tra le altre cose:

Citazione
L'impugnato art. 10, comma 1, della legge  della Regione Liguria n. 3 del 2005, oggetto della prima questione sollevata, prevede casi di esenzione dalla tassa  automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non contemplati dalla norma statale (art. 63, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000). Quest'ultima, infatti, consente di esentare dalla tassa i veicoli costruiti da almeno venti anni e che abbiano particolare interesse storico e collezionistico, in quanto costruiti specificamente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume; la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all'ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). La norma regionale, da una parte, conferma quale requisito temporale per l'esenzione i venti anni dalla costruzione, ma dall'altra – diversamente dalla norma statale – prevede  gli ulteriori presupposti oggettivi dell'iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all'individuazione spettante all'ASI e alla FMI ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati nell'articolo 60 del codice della strada. La norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Né a tale conclusione può opporsi – come invece fa la difesa regionale – che la norma impugnata sarebbe comunque conforme all'art. 60, comma 4, del codice della strada, secondo cui «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». Infatti, quest'ultima disposizione individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero interesse storico e collezionistico.
  Ne consegue la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, per la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Quindi da quel momento, la regione liguria avrebbe dovuto cessare di richiedere l'iscrizione A$I/FMI, e invece non l'ha fatto, e nemmeno ha modificato la legge regionale.

In altre parole, con la sentenza della Corte Costituzionale ci si sono puliti lo spazio fra le natiche, previa adeguata funzione corporale.
O no?

E se sì, anche qui adesso si configurerebbe una sorta di "passaggio in cavalleria" perché non c'è stata più opposizione?

E ancora, in tal caso, perché nelle difese contro i ricorsi (come ad esempio il mio), nessuna regione fa riferimento al fatto che ormai non gli si potrebbe più rompere le balle su 'sta cosa?

L'argomento è per me di notevole importanza, dato che non solo sono in attesa dell'esito dell'appello in CTR, ma dovrei inoltrare in CTP un ulteriore ricorso per il Nordy '93, sulla medesima base, ma già ne ho poca voglia di per sé, poi se c'è davvero il rischio che si tiri fuori un tale shifoso "asso nella manica"...


Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 13:31:44
Si tratta a tutti gli effetti di una sperequazione fiscale su base territoriale, che il venire meno della 342/2000 ha soltanto fatto emergere,
ma che viceversa non si sarebbe mai configurata.
E perché no?
Tutti i ricorsi presentati da singoli cittadini contro l'abuso da parte di tutte quelle regioni che pretendevano indebitamente l'iscrizione A$I/FMI la configuravano eccome.
Ma nessuna sentenza, per quanto favorevole al ricorrente, ha mai fatto giustizia della cosa.
Se non sono inciuci questi...

E cmq non sono per nulla convinto che renzi abbia voglia di menarlo alla lega, anzi.
"dicono che quelli con gli occhi azzurri hanno la testa piena d'acqua... pensa quelli con gli occhi marroni"

fil29t

#37
Citazione
Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 13:31:44
Si tratta a tutti gli effetti di una sperequazione fiscale su base territoriale, che il venire meno della 342/2000 ha soltanto fatto emergere,
ma che viceversa non si sarebbe mai configurata.
E perché no?
Tutti i ricorsi presentati da singoli cittadini contro l'abuso da parte di tutte quelle regioni che pretendevano indebitamente l'iscrizione A$I/FMI la configuravano eccome.
Ma nessuna sentenza, per quanto favorevole al ricorrente, ha mai fatto giustizia della cosa.
Se non sono inciuci questi...

E cmq non sono per nulla convinto che renzi abbia voglia di menarlo alla lega, anzi.

Perchè ASI e FMI erano i soggetti legittimati già dalla stessa 342/2000 (nazionale) che individuava i veicoli a cui erogare l'esenzione attraverso il riferimento al CDS art. 60 comma 4
Citazione
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
(che riconosceva inzialmente solo ASI ed FMI ed in tempi più recenti si sono aggiunti RIAR RSL e registro Fiat)

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-60-motoveicoli-e-autoveicoli-depoca-e-di-interesse-storico-e-collezionistico.html

Sono d'accordo con te che è una totale porcata, cerco solo di darti spiegazione pseudogiuridica dell'inqualificabile status quo.

fil29t

Citazione di: Apelle il 25 Ottobre 2016, 14:45:52
mi pare un sistema realmente TROPPO prono al rischio di abuso
Ma infatti secondo te certi bilanci regionali con passivi a 9 zeri secondo te come escono?
Il famigerato federalismo che poi alla fine scontentò pure i leghisti, in ultima analisi passò quando fu plasmato in modo tale che potesse elargire fondi e prebende senza troppa trasparenza, a quel punto piacque a tutti, e (anche) questi sono i risultati.

Citazione di: Apelle il 25 Ottobre 2016, 14:45:52
Già è passato di tutto, ma ora con questa terrificante riforma costituzionale alle porte, il potere politico REALE sarà sempre più raccolto in poche mani, e diventerà sempre più difficile contrastare alcunché.
Qui siamo palesemente OT ma ti dico lo stesso la mai, siamo una paese a democrazia sospesa (e spero non cessata) da 5 anni.
In pochi riescono a intravedere il potenziale rischio per la democrazia che si viene a configurare con questa riforma.
Se poi oltre che la riforma passa anche la legge elettorale non si tratta più di rischio potenziale, ma di problema attuale.

Apelle

#39
Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 17:39:44
Perchè ASI e FMI erano i soggetti legittimati già dalla stessa 342/2000 (nazionale) che individuava i veicoli a cui erogare l'esenzione attraverso il riferimento al CDS art. 60 comma 4
Eh no.
A$I e FMI sono intitolati dalla 342/2000 alla compilazione degli Elenchi delle youngtimers, in base alla 342/2000 stessa, e non in base all'art. 60 CdS. che, come ricordato più volte da circolari e sentenze a tutti i livelli, non ha NESSUNA rilevanza ai fini fiscali ma solo alla "circolabilità" dei veicoli storici.
Non ci sarebbe materia del contendere, altrimenti... le yougtimers sono state di fatto "inventate" dalla 342/2000 ed esistono PRINCIPALMENTE in forza degli elenchi, e NON delle iscrizioni.
Che poi A$I abbia ribaltato unilateralmente tutto il senso della cosa, al fine far apparire al contrario l'iscrizione come conditio sine qua non, è un altro discorso e, ancora una volta, attiene a inciuci innominabili.
Giuridicamente questo è stato un abuso incalcolabile.

FMI, per lo meno, è stata un pelino più onesta perché gli elenchi li ha fatti e aggiornati dall'inizio fino alla fine, mentre A$I ha semplicemente dichiarato, come se ne avesse alcun titolo, che TUTTI i veicoli 20-30 sono di interesse storico-collezionistico, A PATTO CHE SIANO ISCRITTI PRESSO IL LORO REGISTRO.

E così hanno sovvertito letteralmente la ratio della 342/2000, che dice a chiare lettere che ai fini dell'esenzione dalla tasssa di possesso NON SERVE ESSERE ISCRITTI AD ALCUN REGISTRO.

Se aver lasciato fare ad A$I questo sconcio per tutti questi anni non fa venire "almeno l'ombra di un piiiiccolo sospetto" di innominabili inciuci tra amministrazioni locali (e non) e A$I, non so cosa potrebbe esserlo.


Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 17:39:44
Sono d'accordo con te che è una totale porcata, cerco solo di darti spiegazione pseudogiuridica dell'inqualificabile status quo.
Ma non c'è nulla di nemmeno pseudo-pseudo-pseudo giuridico, in questo!

Citazione di: fil29t il 25 Ottobre 2016, 17:39:44
Citazione di: Apelle il 25 Ottobre 2016, 14:45:52
Già è passato di tutto, ma ora con questa terrificante riforma costituzionale alle porte, il potere politico REALE sarà sempre più raccolto in poche mani, e diventerà sempre più difficile contrastare alcunché.
Qui siamo palesemente OT ma ti dico lo stesso la mai, siamo una paese a democrazia sospesa (e spero non cessata) da 5 anni.
In pochi riescono a intravedere il potenziale rischio per la democrazia che si viene a configurare con questa riforma.
Se poi oltre che la riforma passa anche la legge elettorale non si tratta più di rischio potenziale, ma di problema attuale.
Ne sono totalmente consapevole, non a caso parlo di fuga, e non di semplice espatrio.


Però, visto che ormai mi pare chiaro tu sia del mestiere, mi piacerebbe sentire il tuo parere sulla questione che ho sollevato nel mio post precedente sulla regione liguria
"dicono che quelli con gli occhi azzurri hanno la testa piena d'acqua... pensa quelli con gli occhi marroni"

fil29t

#40
Citazione di: Apelle il 25 Ottobre 2016, 20:20:00
Eh no.
A$I e FMI sono intitolati dalla 342/2000 alla compilazione degli Elenchi delle youngtimers, in base alla 342/2000 stessa, e non in base all'art. 60 CdS. che, come ricordato più volte da circolari e sentenze a tutti i livelli, non ha NESSUNA rilevanza ai fini fiscali ma solo alla "circolabilità" dei veicoli storici. Non ci sarebbe materia del contendere, altrimenti... le yougtimers sono state di fatto "inventate" dalla 342/2000 ed esistono PRINCIPALMENTE in forza degli elenchi, e NON delle iscrizioni.
Che poi A$I abbia ribaltato unilateralmente tutto il senso della cosa, al fine far apparire al contrario l'iscrizione come conditio sine qua non, è un altro discorso e, ancora una volta, attiene a inciuci innominabili.
Giuridicamente questo è stato un abuso incalcolabile.
E così hanno sovvertito letteralmente la ratio della 342/2000, che dice a chiare lettere che ai fini dell'esenzione dalla tasssa di possesso NON SERVE ESSERE ISCRITTI AD ALCUN REGISTRO.

In realtà no, ti rispondo per punti:

- E' vero che l'articolo 60 del CdS come è ovvio non disciplina materia fiscale, MA è nato prima quello della 342/2000, è da lì, per principio di non contraddizione riguardo la definizione sulla base di normativa nazionale che si è pescato il metodo di "selezione" (asi fmi ecc)

- ASI non ha ribaltato nulla, operava già prima del 2000 per iscrizione del singolo veicolo in accordo con il CdS che infatti prevedeva e prevede tuttora l'iscrizione ad uno dei registri storici abilitati. Nella 342/2000 non c'è scritto che serve essere iscritti (ma non c'è scritto nemmeno il contrario) però che serve essere iscritti c'è scritto sul CdS nell'attuativo 215 del 60 comma 4.
Citazione4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

- Non è la 342/2000 che ha inventato le youngtimer ma sempre il decreto attuativo 215 dell'art. 60 del CdS, che al comma 1 dice
Citazione1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

- Con la 342/2000 è lo Stato che ha aperto il business delle ventennali e l'ha consegnato direttamente all'ASI, quest'ultima poi ha solo sguazzato nell'interpretazione di una legge scritta ad minchiam con un criterio di distinguo è quantomeno "lasco" (comma 2 art 63)
Citazione2 - I veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Per farti un esempio della laschezza, anche la Duna, finita nel giornaletto "cuore" ed insita nell'immaginario collettivo come manifesto di auto sfigata, è di rilievo di costume  :inc:

Per finire:
CitazioneI veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
Il testo legislativo non è specificava nulla delle caratteristiche di tale determinazione, in assenza di un testo che glielo impedisse l'ASI ha assimilato, la "determinazione" alla propria "certificazione" come atto puntuale e specifico sul singolo veicolo, certificazione subordinata all'iscrizione che infatti è annuale. In nessuna parte della legge è scritto che ASI e FMI erano incaricati di redigere una lista di modelli.

les jeux sont fait




fil29t

Per tirare una riga, ASI e FMI non hanno commesso nessun abuso, nei termini della definizione di legge. Viceversa stai tranquillo che un posticino nel cuore di qualche procura lo avrebbero trovato  :hihi:  ASI FMI e comapagnia hanno operato nei limiti, eccessivamente laschi, di quanto prevedeva la legge, che ora è stata cassata.

Nello specifico della Liguria dovrei reperire gli atti e dargli un'occhiata. Se hai già qualcosa tu mandami un messaggio.

Apelle

#42
Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21
- E' vero che l'articolo 60 del CdS come è ovvio non disciplina materia fiscale, MA è nato prima quello della 342/2000, è da lì, per principio di non contraddizione riguardo la definizione sulla base di normativa nazionale che si è pescato il metodo di "selezione" (asi fmi ecc)
Sìsì, ma continua a non rilevare dal punto di vista fiscale, mentre le regioni che pretendevano l'iscrizione A$I/FMI per concedere il bollo agevolato, facevano riferimento proprio all'art.60 CdS, proprio per evitare il dettato della 342/2000.
Se questo non è abuso, oltre che mistificazione...

Se vuoi, ti faccio leggere le argomentazioni dei difensori della regione liguria nel mio ricorso.
Dove peraltro tirano la medesima solfa che hanno portato avanti nel ricorso sentenziato dalla C.Cost.le con la 455/05.

Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21
- ASI non ha ribaltato nulla, operava già prima del 2000 per iscrizione del singolo veicolo in accordo con il CdS che infatti prevedeva e prevede tuttora l'iscrizione ad uno dei registri storici abilitati. Nella 342/2000 non c'è scritto che serve essere iscritti (ma non c'è scritto nemmeno il contrario) però che serve essere iscritti c'è scritto sul CdS nell'attuativo 215 del 60 comma 4.
Citazione4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
No, ferma i buoi, qui sei tu che fai confusione.
Il CdS disciplina la definizione dei veicoli di interesse storico/collezionistico AI SOLI FINI DELLA CIRCOLAZIONE, come è ovvio che sia.
La 342/2000 disciplina la definizione, o ancora più precisamente *l'identificazione* dei veicoli di interesse storico collezionistico AI FINI FISCALI.
Sono due partite totalmente diverse e separate, e mischiarle significa voler intorbidire le acque a fini di abuso.
Ciò che ha fatto A$I, insieme (questa parola va interpretata in senso MOLTO "ampio") a tutte quelle regioni che hanno visto profilarsi all'orizzonte nuovi e inattesi soldini da raschiare.
E hanno bregato in modo tale da assicurarseli, con l'abuso vero e proprio di pretendere l'iscrizione A$I/FMI per la concessione del bollo agevolato.

Su questo potresti anche scrivere un trattato, ma la realtà è che A$I e le regioni in questione hanno abusato con l'interpretazione "creativa" della 342/2000.
Tutto il resto, perdonami, ma è arrampicarsi sugli specchi.

Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21
- Con la 342/2000 è lo Stato che ha aperto il business delle ventennali e l'ha consegnato direttamente all'ASI, quest'ultima poi ha solo sguazzato nell'interpretazione di una legge scritta ad minchiam con un criterio di distinguo è quantomeno "lasco" (comma 2 art 63)
E beh, se questo non è un abuso bello e buono...
Cioé, A$I senza nessuna vergogna proponeva diversi tipi di certificazione, la più "basica" delle quali era espressamente e dichiaratamente *per ottenere il bollo agevolato".


Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21
Citazione2 - I veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Per farti un esempio della laschezza, anche la Duna, finita nel giornaletto "cuore" ed insita nell'immaginario collettivo come manifesto di auto sfigata, è di rilievo di costume  :inc:
Non vedo il problema, sinceramente.
La storia non si tramanda solo attraverso i successi o peggio ancora attraverso il "sentire più diffuso".
La Duna fa parte eccome della storia motoristica italiana, tu stesso lo stai confermando.
Questo per fare subito piazza pulita delle insensate pretese di perfezione e magnificenza che certi ambienti del motorismo storico portano come inderogabili.


Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21Per finire:
CitazioneI veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
Il testo legislativo non è specificava nulla delle caratteristiche di tale determinazione, in assenza di un testo che glielo impedisse l'ASI ha assimilato, la "determinazione" alla propria "certificazione" come atto puntuale e specifico sul singolo veicolo, certificazione subordinata all'iscrizione che infatti è annuale. In nessuna parte della legge è scritto che ASI e FMI erano incaricati di redigere una lista di modelli.

les jeux sont fait
No senti, questo è distorcere i fatti, nel più classico metodo "avvocatese".
Non prenderla sul personale, capisco che tu, essendo evidentemente un avvocato, ce l'avrai anche come deformazione professionale, ma sostenere questa cosa qua sopra è fuori da ogni grazia.

Basta il solo fatto che l'art.63 sia stato scritto, in *quella* forma, per rendere evidente e inequivocabile che si sta parlando di elenchi di modelli, e non di certificazioni singole.
Sennò non serviva nemmeno la legge, bastava e avanzava l'esistente, a cui aggiungere una piccola modifica che estendesse il bollo agevolato anche alle 20-30 senza tanti giri di parole. Se avessero voluto dire che i veicoli 20-30, ai fini del  bollo agevolato, dovevano essere *iscritti* nei RS, l'avrebbero palesato come lo è nel CdS.
Questo è un dato non discutibile, oggettivamente.

E infatti è la conclusione a cui arrivano TUTTE le sentenze sui ricorsi vinti dai vari contribuenti, su cui ancora sto aspettando un tuo commento.

Il VERO problema lo sai qual'è?

E' che se si sancisse a livello nazionale l'abuso perpetrato dalle varie regioni "canaglia" nel corso degli anni dal 2000 al 2014, ci sarebbe il serio rischio che qualcuino si sentisse, MOLTO GIUSTAMENTE, intitolato a richiedere alle regioni stesse la restituzione degli importi indebitamente riscossi in quegli anni da TUTTI i veicoli che avrebbero avuto diritto all'agevolazione.

Ripeto, c'è una mezza montagna di sentenze tutte categoriche sul fatto che la 342/2000 prevedeva gli elenchi e che tale circostanza era sufficiente a conferire, ai veicoli in essi inclusi, il diritto al passaggio da tassa di possesso a tassa di circolazione agevolata.
"dicono che quelli con gli occhi azzurri hanno la testa piena d'acqua... pensa quelli con gli occhi marroni"

fil29t

#43
Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21
- E' vero che l'articolo 60 del CdS come è ovvio non disciplina materia fiscale, MA è nato prima quello della 342/2000, è da lì, per principio di non contraddizione riguardo la definizione sulla base di normativa nazionale che si è pescato il metodo di "selezione" (asi fmi ecc)
Sìsì, ma continua a non rilevare dal punto di vista fiscale, mentre le regioni che pretendevano l'iscrizione A$I/FMI per concedere il bollo agevolato, facevano riferimento proprio all'art.60 CdS, proprio per evitare il dettato della 342/2000.
Se questo non è abuso, oltre che mistificazione...
Ma guarda, sono convinto che l'abbiano fatto più per ignoranza che per malafede, il dettato della 342/2000 nomina espressamente sia ASI che FMI,
alla peggio puoi rilevare un vizio di forma ma non di merito. 342/2000 Art. 63 comma 3
Citazione3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
No, ferma i buoi, qui sei tu che fai confusione.
Il CdS disciplina la definizione dei veicoli di interesse storico/collezionistico AI SOLI FINI DELLA CIRCOLAZIONE, come è ovvio che sia.
La 342/2000 disciplina la definizione, o ancora più precisamente *l'identificazione* dei veicoli di interesse storico collezionistico AI FINI FISCALI.
Sono due partite totalmente diverse e separate, e mischiarle significa voler intorbidire le acque a fini di abuso.
Non è così, se una legge dice che "i veicoli di interesse storico ecc ecc sono tutti quelli di colore blu" (per assurdo) un'altra non può definirli in maniera differente da quella vigente pena vizio di coerenza. Da cui sulla definizione del 60 CdS è stata pantografato il 63 342/2000

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
Ciò che ha fatto A$I, insieme (questa parola va interpretata in senso MOLTO "ampio") a tutte quelle regioni che hanno visto profilarsi all'orizzonte nuovi e inattesi soldini da raschiare.
E hanno bregato in modo tale da assicurarseli, con l'abuso vero e proprio di pretendere l'iscrizione A$I/FMI per la concessione del bollo agevolato.
Su questo potresti anche scrivere un trattato, ma la realtà è che A$I e le regioni in questione hanno abusato con l'interpretazione "creativa" della 342/2000. Tutto il resto, perdonami, ma è arrampicarsi sugli specchi.
La convergenza di interessi ASI/Regioni francamente non la rilevo, l'ASI aveva da guadagnare per ogni veicolo esentato, la regione ne aveva da perdere perchè già solo come ente riscossore aveva un ritorno dal singolo bollo pieno incassato.

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
E beh, se questo non è un abuso bello e buono...
Cioé, A$I senza nessuna vergogna proponeva diversi tipi di certificazione, la più "basica" delle quali era espressamente e dichiaratamente *per ottenere il bollo agevolato".
Che il risultato sia stato immondo siamo d'accordo, ma formalmente non c'è stato nessun abuso perchè l'ASI ha agito nei perimetri di quanto disposto dalla legge. Se vogliamo contestare la legge è un altro discorso.

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
Non vedo il problema, sinceramente.
La storia non si tramanda solo attraverso i successi o peggio ancora attraverso il "sentire più diffuso".
La Duna fa parte eccome della storia motoristica italiana, tu stesso lo stai confermando.
Questo per fare subito piazza pulita delle insensate pretese di perfezione e magnificenza che certi ambienti del motorismo storico portano come inderogabili.
Certamente, ma così dai manforte al principio sul quale l'ASI si è basata per concedere l'omologazione pure alle carriole

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
Citazione di: fil29t il 26 Ottobre 2016, 13:39:21Per finire:
CitazioneI veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
Il testo legislativo non è specificava nulla delle caratteristiche di tale determinazione, in assenza di un testo che glielo impedisse l'ASI ha assimilato, la "determinazione" alla propria "certificazione" come atto puntuale e specifico sul singolo veicolo, certificazione subordinata all'iscrizione che infatti è annuale. In nessuna parte della legge è scritto che ASI e FMI erano incaricati di redigere una lista di modelli.
les jeux sont fait
No senti, questo è distorcere i fatti, nel più classico metodo "avvocatese".
Non prenderla sul personale, capisco che tu, essendo evidentemente un avvocato, ce l'avrai anche come deformazione professionale, ma sostenere questa cosa qua sopra è fuori da ogni grazia.
Ma figurati se me la prendo, ma una cosa è l'opinione personale, un'altra il profilo tecnico. Non si tratta di cavillosità avvocatese, io sto ai fatti, ovvero alle fonti del diritto in questo caso. Devi immetterti nella forma mentis a) del Legislatore b) dell'eventuale collegio giudicante.
Non è distorsione, il profilo tecnico della materia è quello che ti ho descritto, in girusprudenza si applicano alla lettera le regole logiche e sintattiche dei testi (perlomeno a livello base).

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
Basta il solo fatto che l'art.63 sia stato scritto, in *quella* forma, per rendere evidente e inequivocabile che si sta parlando di elenchi di modelli, e non di certificazioni singole. Sennò non serviva nemmeno la legge, bastava e avanzava l'esistente, a cui aggiungere una piccola modifica che estendesse il bollo agevolato anche alle 20-30 senza tanti giri di parole. Se avessero voluto dire che i veicoli 20-30, ai fini del  bollo agevolato, dovevano essere *iscritti* nei RS, l'avrebbero palesato come lo è nel CdS.
Questo è un dato non discutibile, oggettivamente.
Stai facendo confusione fra due commi distinti del 63 342/2000 ovvero l'1 e il 2.
L'1 si riferisce esclusivamente ai veicoli ultratrentennali, per i quali ASI e FMI dovevano stilare degli elenchi
Citazione1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
mentre il comma 3 sottomette l'estensione del beneficio ai ventennali individuate nel comma 2
Citazione2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
con (conditio sine qua non) determinazione ASI FMI
Citazione3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

Citazione di: Apelle il 26 Ottobre 2016, 14:29:14
E infatti è la conclusione a cui arrivano TUTTE le sentenze sui ricorsi vinti dai vari contribuenti, su cui ancora sto aspettando un tuo commento.
Non dirò una parola se non in presenza del mio avvocato  [caffe] A parte scherzi se il ricorso è presentato contro una legge regionale che fa riferimento al 60 CdS èvinto in partenza per vizio di forma e di giurisdizione del testo di riferimento acquisito dalla norma regionale. Per come è fatto il testo della 342/2000 gli elenchi sono previsti per le trentennali mentre la determinazione propria per le ventennali.
Io analizzo e mi attengo al testo, e il testo dice quello che ti ho detto. Non l'ho scritta io, probabilmente avrei fatto di meglio, ci voleva poco  :fuma:


fil29t

Riguardo le singole sentenze, è un ginepraio nel quale ben mi guardo dall'entrarci, andrebbero esaminati le basi dei ricorsi e le motivazioni delle sentenze poi depositate. Per arrivare a una sintesi: prima del colpo di spugna di renzi c'era una normativa che per quanto vulnerabile all'abuso gestiva il discorso storiche in maniera tutto sommato omogena sul territorio Italiano.