Ora viene il discorso sulla capacità di circolare.
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49
A tale proposito, occorre sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza richiamata ai punti 44 e 45 della presente sentenza risulta che l’obbligo di assicurazione quale previsto all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 non è connesso all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto in un determinato momento né alla questione se il veicolo di cui trattasi abbia eventualmente causato danni.
50
Ne consegue che, contrariamente a quanto ipotizza il giudice del rinvio, il mero fatto che un veicolo immatricolato in uno Stato membro sia, in un determinato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche, anche se ciò avviene fin dal trasferimento del diritto di proprietà, ed è, quindi, se del caso, inidoneo a causare un danno rientrante nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, non può consentire di escluderlo dall’obbligo di assicurazione previsto da tale disposizione.
[...]
58
In quarto luogo, occorre tuttavia constatare che, sebbene l’immatricolazione di un veicolo attesti, in linea di principio, la sua idoneità a circolare e, quindi, ad essere utilizzato come mezzo di trasporto, non si può escludere che un veicolo immatricolato sia, oggettivamente, definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche. Orbene, in una simile circostanza, affinché le considerazioni esposte ai punti da 48 a 52 della presente sentenza siano rispettate, la constatazione di tale inidoneità definitiva a circolare e, di conseguenza, quella della perdita della sua qualità di «veicolo», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, devono essere effettuate in modo obiettivo. Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, è quindi necessario, affinché un tale veicolo sia escluso dall’obbligo di assicurazione previsto all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, che esso sia stato ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili.
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Ce n'è già abbastanza, direi.
Ma c'è ancora un piccolo salvagente, che tuttavia non è di sicuro quello di "togliere ruote e motore", citato sull'articolo di Motociclismo e anche da altre fonti, ma del tutto assente nella sentenza.
Questo è come la Sentenza affronta l'argomento:
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59
A tale proposito, sebbene la cancellazione dell’immatricolazione del veicolo considerato possa costituire una siffatta constatazione oggettiva, occorre tuttavia rilevare che la direttiva 2009/103 non disciplina il modo in cui un tale veicolo, definitivamente inidoneo alla sua funzione di mezzo di trasporto, può essere legalmente ritirato dalla circolazione. Pertanto, tale direttiva non vieta che la rimozione regolare di un siffatto veicolo dalla circolazione sia, secondo la normativa nazionale applicabile, constatata in modo diverso dalla cancellazione dell’immatricolazione del veicolo considerato.
60
Tenuto conto di quanto precede, occorre considerare che un veicolo immatricolato in uno Stato membro rimane soggetto all’obbligo di assicurazione previsto all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 finché non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.
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"finché non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile".
Questo sostanzialmente diventa il punto focAle su cui i 2 anni di tempo dovranno essere spesi dai vari governi nazionali europei per definire compiutamente la condizione di "inidoneità AI FINI D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE".
Le fattispecie di togliere ruote e/o motore non sono in alcun modo contemplati né nella sentenza né nella Direttiva esaminata e tutt'ora vigente, quindi sono solo il parto della fantasia di qualche giornalista, che oltretutto viene smentita totalmente dal punto 50 sopra riportato.
In sostanza, ancora non c'è nessun modo di sapere SE e, nel caso, COME si potrà eludere legalmente l'obbligo.
Di fatto neppure la radiazione ci salverebbe, perché almeno in questo paese (di merd@) ormai non è più consentito radiare i veicoli e solo consegnare le targhe, bisogna consegnare il mezzo al demolitore. Oppure esportarlo, certificando il viaggio o la consegna all'estero.
C'è una sola certezza, ed è che la cosa è seria e succederà, sicuro come l'oro.
La cosa "fantastica" è che tutto questo ribaltone è stato causato da una bega da... 900€ tra due enti pubblici.
In Polonia.
In pratica una lite da pezzenti come solo Kripstak e Petrektek potrebbero rappresentare.